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Assunzione di donne: come chiedere gli incentivi contributivi 2021
I datori di lavoro che intendono fruire dello sgravio contributivo totale per l’assunzione di donne in condizioni di svantaggio devono trasmettere la versione aggiornata del modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale INPS a partire dall’11 novembre 2021. Lo sgravio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per avere diritto all’esonero, il datore di lavoro è tenuto a seguire le indicazioni fornite dall’INPS nel rispetto dei requisiti di legge previsti.
Con le istruzioni fornite dall’INPS (da ultimo con il messaggio del 5 novembre 2021, n. 3809), è fruibile lo sgravio contributivo totale introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano a tempo indeterminato donne nel biennio 2021-2022.
E’ stato infatti ampliato fino alla misura totale il beneficio strutturale introdotto dalla legge Fornero (legge n. 92/2012), stabilendo un tetto massimo pari a 6.000 euro annui.
Stante il perimetro temporale delineato dall’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea, limitato al momento soltanto all’anno 2021, la piena fruibilità resta al momento garantita soltanto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.
Chi può chiedere lo sgravio donne
Possono fruire dell’esonero contributivo totale tutti i datori di lavoro privati , anche non imprenditori, purchè in regola con il DURC, con la disciplina vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro e accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’assunzione deve inoltre essere incrementativa della forza lavoro aziendale . Il relativo calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che, nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Quanto alle lavoratrici per l’assunzione delle quali spetta l’incentivo, l’INPS ha chiarito che si tratta delle “lavoratrici svantaggiate “:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Assunzioni incentivate
Lo sgravio totale si applica alle:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non
Domanda telematica preventiva
I datori di lavoro che intendono fruire del beneficio, a partire dall’11 novembre 2021, devono trasmettere la versione aggiornata del modulo “92-2012” , presente all’interno del Cassetto previdenziale INPS.
L’eventuale comunicazione già trasmessa nel corso del 2021 per la fruizione dell’incentivo pari al 50% ex Legge n. 92/2012, resta comunque valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.
Esposizione a conguaglio
I datori di lavoro autorizzati possono indicare, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese ed esporre, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, l’elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “INDO”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” (8 caratteri, ad esempio: 20210609).
- nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza corrente o arretrata.
Il recupero del beneficio arretrato deve essere esposto in denuncia entro la competenza gennaio 2022.
Per esporre il beneficio spettante in Lista PosPA, deve essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” riportando nell’elemento:
- “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero;
- “MeseRif” il mese di oggetto dell’esonero;
- “CodiceRecupero” il valore “21”;
- “Importo” l’importo del contributo oggetto dello
Nella sezione Posagri, invece, i datori di lavoro agricolo devono riportare in “CodiceRetribuzione” con il codice “Y” e in “CodAgio” il codice 3H.
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