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Agroalimentare: le misure a sostegno del settore nell’emergenza COVID19
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e successive modifiche e integrazioni”. Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30 giugno 2022.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 8 febbraio 2022 recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e successive modifiche e integrazioni”.
Soggetti beneficiari
Il decreto dispone che gli aiuti possono essere concessi alle imprese che operano nei seguenti settori:
- produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE;
- forestale;
- pesca e
Possono inoltre beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità .
Gli aiuti non possono invece essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà prima del diffondersi della pandemia. In deroga a quest’ultima disposizione, il decreto stabilisce tuttavia, che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o piccole imprese, così come definite nell’allegato I dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 a condizione che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto e che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto.
Ambito oggettivo
Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali , dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 300.000 euro per impresa . Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere;
- l’aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
Alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022 , ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, 2021 o nel 2022.
Sono considerati costi fissi non coperti, i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.
Disposizioni applicative
Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30 giugno 2022.
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