Crediti d’imposta: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022

Ai fini del tax credit beni strumentali nuovi, il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio. Si tratta di uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, che analizza le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, dal tax credit librerie al bonus acqua potabile.


Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022 .

L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il documento di prassi offre una trattazione sistematica delle novità normative in questione, che facilita la consultazione.

In particolare, il nuovo documento si sofferma sull’analisi di:

  • tax credit beni strumentali nuovi;
  • tax credit ricerca e sviluppo;
  • tax credit spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi;
  • povertà educativa ;
  • tax credit librerie ;
  • bonus acqua potabile ;
  • tax credit impianti di compostaggio nei centri

Tax credit beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi , limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

In particolare, è stata prevista l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Quanto ai beni materiali 4.0, la legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nello specifico alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0 , nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Ciò posto, è stato evidenziato che la formulazione letterale che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

In realtà, si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

Pertanto, è stato chiarito che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.

Quanto agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (beni immateriali 4.0 ), la legge di Bilancio 2022 prevede che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di questi beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Nello specifico, la nuova normativa conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione , estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0 , si prevede che:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Tax credit ricerca e sviluppo

In merito al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica , in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, la legge di Bilancio 2022 ha prorogato il periodo di applicazione, individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.

In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga dei benefici con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata. In particolare:

  • per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d’imposta dal 2023 al 2031), in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di Bilancio 2020, nonché per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della stessa legge di Bilancio, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (nella generalità dei casi, periodi d’imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Tax credit spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La legge di Bilancio 2022 proroga la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), riducendo, al contempo, l’importo massimo del credito spettante.

In particolare, per effetto dell’intervento operato dalla proroga il credito d’imposta in questione è esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 , ma con un diverso limite massimo di credito concedibile, stabilito in 200.000 euro.

Tra l’altro a seguito dell’intervento della Legge di Bilancio 2022 è stato previsto che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023.

Povertà educativa

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, a favore delle fondazioni di origine bancaria, FOB , per i versamenti effettuati dalle medesime al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata.

In particolare, è stata prevista l’estensione al 2024 del credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati dalle FOB al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tax credit librerie

Quanto al tax credit librerie, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’ammontare dello stanziamento previsto, incrementando di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del tax credit librerie.

Sono ammessi al beneficio gli esercenti che:

  • abbiano sede legale nello Spazio economico europe0;
  • siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
  • siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
  • abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri , ovvero, nel caso di libri usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati 30.

Il bonus in questione è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di imposta municipale unica (IMU), imposta per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI), imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, alle eventuali spese per locazione al netto di IVA e spese per mutuo, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti.

Bonus acqua potabile

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile per il consumo umano.

Nello specifico la normativa ha sostituito il termine ultimo di sostenimento delle spese ammissibili all’agevolazione con la data del 31 dicembre 2023.

Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa , mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Quanto ai beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni.

In particolare, si riconosce un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta , pari al 70% degli importi di spesa rimasti a carico del contribuente.

Questa agevolazione deve essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Questa Comunicazione dovrà essere inviata nell’anno 2023, nei termini che saranno definiti successivamente con provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione.

Se l’impresa interessata beneficia di altri aiuti de minimis , prima di inviare la Comunicazione, occorre verificare se l’importo di tali aiuti sommato all’agevolazione non ecceda la soglia de minimis.

In caso di superamento, l’importo del credito d’imposta calcolato applicando la percentuale del 70% alle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022 (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200.000 euro.

L’importo ridotto del credito così rideterminato va indicato nel campo 2 “Credito d’imposta” del modello di Comunicazione e rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che sarà resa nota in seguito con l’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.


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